REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
“CENTRO STUDI PERGOLESI”
Art. 1
(Natura)
Il Centro interdipartimentale di ricerca “Centro Studi Pergolesi” è costituito ai sensi delle norme e regolamenti relative ai Centri interdipartimentali di ricerca, con particolare riferimento all'articolo 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano, all'articolo 19 del Regolamento generale del medesimo Ateneo, all'art. 105 e al Titolo V del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art. 2
(Finalità e Scopi)
Il Centro si propone di:
- promuovere gli studi e le ricerche su Giovanni Battista Pergolesi, l'ambiente nel quale il musicista si trovò a operare, la musica vocale e strumentale italiana della prima metà del Settecento;
- raccogliere (in originale, in copia, in formato elettronico) e catalogare le fonti musicali, letterarie e iconografiche pergolesiane;
- rendere accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato dei materiali censiti e raccolti, tramite collegamento in rete;
- fungere da centro di documentazione per gli studiosi che desiderano avere accesso alle fonti e ai materiali custoditi presso il Centro;
- proseguire la pubblicazione periodica di «Studi pergolesiani / Pergolesi Studies», iniziata nel 1986 e giunta al V volume (2006), curandone la redazione e commissionando ricerche originali;
- collaborare, fornendo la propria consulenza scientifica e mettendo a disposizione il patrimonio in suo possesso, con gli enti di produzione che programmino l'allestimento e la pubblica esecuzione delle opere di Pergolesi e con le istituzioni che organizzino convegni di studio, conferenze, mostre permanenti o itineranti.
L'istituzione del Centro è connessa al progetto scientifico, di durata decennale, dell'Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Battista Pergolesi, promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini e in via di istituzione da parte del Ministero per i Beni e le attività Culturali. La partecipazione dell'Università degli Studi di Milano al progetto è prevista dalla convenzione-quadro per attività di collaborazione scientifica e didattica, stipulata tra il Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e la Fondazione Pergolesi Spontini. L'istituzione del Centro è altresì connessa alle Celebrazioni per il terzo centenario della nascita di Pergolesi, che si svolgeranno in varie sedi in Italia e all'estero tra il 2009 e il 2011; il programma delle Celebrazioni, alle quali il Centro intende fornire la propria collaborazione scientifica, prevede quattro convegni di studio internazionali, l'allestimento tra il 2008 e il 2011 di tutte le opere teatrali e gli oratori nell'ambito del Festival Pergolesi, una mostra itinerante, iniziative didattiche. Il Centro collabora ai progetti d'Ateneo e interateneo e a quelli particolari delle strutture che richiedano l'apporto delle sue competenze e delle tecnologie di cui dispone. Il Centro istituisce un rapporto di collaborazione non temporanea, oltre che con le Istituzioni citate, con il Pergolesi Research Center ospitato dalla Brigham Young University (Provo, UT, USA). Il Centro può ospitare ricercatori stranieri impegnati in progetti comuni di ricerca, con possibilità di effettuare scambi.
Art. 3
(Durata)
Il Centro avrà una durata di anni sei, rinnovabile per iscritto.
Art. 4
(Strutture di riferimento e sede)
Aderiscono al Centro:
- il Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo;
- il Dipartimento di Filologia Moderna;
- il Dipartimento di Informatica e Comunicazione.
Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo in via Noto 6. Il funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo di attrezzature della Facoltà e del Dipartimento ospitante. Successivamente alla costituzione, possono aderire al Centro eventuali altri Dipartimenti universitari, interessati ai programmi di ricerca, su proposta dei rispettivi Consigli, rivolgendo la richiesta di adesione al Consiglio del Centro di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Le nuove adesioni dovranno essere approvate, su proposta della maggioranza, dai 3/4 dei componenti del Comitato Scientifico.
Art. 5
(Finanziamenti)
Il “Centro Studi Pergolesi” dispone di:
- finanziamenti straordinari disposti dagli organi di governo centrale dell'Ateneo in funzione di particolari programmi e per incrementare le dotazioni di apparecchiature e il livello tecnologico del Centro;
- contributi messi a disposizione del Centro dalle strutture di riferimento o da altre strutture interne o esterne all'Università;
- fondi erogati dal MIUR e da altri Ministeri ed enti nazionali;
- finanziamenti concessi dalla Comunità europea e da altri organismi internazionali;
- quote assicurate dalle strutture dell'Ateneo, su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici;
- proventi derivanti da attività di cui ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano nonché dalle attività di collaborazione scientifica, disciplinate da appositi contratti o convenzioni.
Ulteriori contributi, corrisposti da Enti pubblici o privati e specificatamente destinati a tale scopo dal finanziatore, consentiranno al Centro di potenziare l'attività di ricerca, oggetto delle sue finalità, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6
(Soggetti esterni disposti a collaborare)
Le attività di cui all'art. 2 potranno essere svolte – nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria – anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e Associazioni scientifiche con interessi convergenti disponibili a collaborare e a fornire risorse, anche sulla base di contratti e convenzioni. I finanziamenti esterni saranno utilizzati per coprire le spese di funzionamento. Potranno inoltre essere assunte, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, su contratto o convenzione.
Art. 7
(Personale)
Per la durata del programma pluriennale su cui si basa il Centro, i Dipartimenti promotori garantiscono gli spazi, il materiale inventariabile e il personale tecnico e amministrativo necessario per il funzionamento del Centro stesso. L'assegnazione temporanea al Centro delle competenze tecniche e scientifiche necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca è disposta, con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore del Centro, dai Direttori di Dipartimento in questione, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento o Istituto, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non compromettere l'attività istituzionale di ciascun Dipartimento. Risorse specifiche possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione alle strutture di riferimento, con la clausola di destinarle esclusivamente alle esigenze del Centro, che non dispone in ogni caso di una pianta organica propria.
Art. 8
(Organi)
Organi del Centro sono:
- il Consiglio del Centro
- il Direttore del Centro
Ad essi si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano i corrispondenti organi del Dipartimento, compresa la durata triennale del mandato e il limite di rieleggibilità del Direttore. La struttura di riferimento competente in materia di gestione finanziaria e contabile – ex art. 105 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – è il Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell'Università degli Studi di Milano.
1. Il Consiglio del Centro.
Il Consiglio del Centro è composto dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, dai Direttori dei Dipartimenti interessati, o da loro delegati. Essi possono cooptare fino a tre altri membri scelti tra i professori e i ricercatori delle Facoltà.
Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di voto consultivo.
Il Consiglio del Centro elegge nel suo seno – secondo le norme del Regolamento di Ateneo – il Direttore. Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di voto consultivo.
Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In particolare spetta al Consiglio: approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività e delle spese; avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico e amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale.
Il Direttore convoca il Consiglio del Centro almeno una volta all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. Delle riunioni del Consiglio del Centro è redatto un verbale, che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato in copia per conoscenza al Preside di Facoltà e al Rettore, entro trenta giorni dalla riunione.
Al Consiglio del Centro si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni relative ai compiti e alle attribuzioni dei Consigli di Istituti universitari.
2. Il Direttore del Centro.
La designazione del Direttore del Centro avviene in sede di prima seduta del Consiglio Scientifico. Il Direttore del Centro è nominato con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio del Centro, tra i docenti dell'Università degli Studi di Milano facenti parte del Consiglio stesso. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite a un docente a tempo pieno.
Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato immediatamente per una sola volta; almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Decano del Consiglio del Centro è tenuto a convocare il Consiglio stesso per procedere all'elezione del Direttore. Egli ha le stesse competenze e obblighi amministrativi e contabili di un Direttore di Istituto universitario, a norma delle vigenti disposizioni.
All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenterà al Consiglio del Centro un programma delle ricerche unitamente a un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi. Presenterà inoltre, a fine anno, una relazione sull'attività svolta e un rendiconto economico al Consiglio del Centro, il quale, una volta approvati, li trasmetterà al Preside della Facoltà e al Rettore.
Il Direttore assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio del Centro, coordina la gestione amministrativa del Centro stesso e ne assicura la regolarità; coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne gestisce l'efficienza; provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro; coordina le attività del personale assegnato nonché dei gruppi di lavoro e dei collaboratori che fanno capo al Centro; tiene informato il Consiglio del Centro su eventuali problemi di gestione e sull'andamento del Centro stesso; svolge ogni altra funzione inerente alle responsabilità affidategli dal Consiglio del Centro.
Il Direttore trasmette una relazione annuale sull'attività svolta ai Consigli delle strutture di riferimento, affinché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi istitutivi del Centro, e alla Commissione per la Ricerca Scientifica e il Trasferimento Tecnologico e i Comitati d'Area, che esprime il proprio parere al Senato Accademico.
Art. 9
(Funzionamento del Centro)
Qualora il Centro si avvalga dell'opera di borsisti o ricercatori esterni all'Università, è fatto obbligo al Direttore di accertarsi che tali soggetti siano coperti da idonee polizze di assicurazione.
Nessun compenso potrà essere corrisposto per l'attività di Direttore e di membro del Consiglio del Centro.
Art. 10
(Modifiche al presente Regolamento)
Eventuali modifiche del presente Regolamento del “Centro Studi Pergolesi” possono essere deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Centro approvata dai Consigli delle Strutture di Riferimento.
Art. 11
(Scioglimento)
Il Centro potrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora venissero meno le ragioni che hanno portato alla sua costituzione, se ne venga avanzata richiesta da una o più strutture promotrici o qualora i contributi di funzionamento risultassero insufficienti.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Università, udito il parere delle strutture interessate, destinerà l'eventuale patrimonio del Centro alle Strutture di Riferimento, tenendo conto dell'apporto fornito dai Dipartimenti nel periodo di vigenza del Centro.
Art. 12
(Norme finali)
Per l'amministrazione e la gestione dei fondi si applicano le norme relative alla gestione e alla contabilità dei Dipartimenti universitari con la collaborazione esclusiva degli uffici amministrativi dell'Università.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo.